“AGENDA TEVERE O.N.L.U.S.”

Articolo 1 – Denominazione e Sede

1.1 E’ costituita un’associazione non avente fini di lucro che persegue esclusivamente finalità di utilità sociale per la promozione civile, sociale, economica e culturale della città di Roma, denominata “AGENDA TEVERE O.N.L.U.S.” (di seguito, l’”Associazione”) .

1.2. L’Associazione è retta dalle norme del presente statuto, nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 10 e seguenti del D.Lgs. n. 460/1997, ed aggiunge alla denominazione l’acronimo O.N.L.U.S. che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo verrà inserita in ogni comunicazione, segno distintivo e manifestazione esterna della medesima.

1.3. L’Assemblea degli associati potrà emanare eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

1.4. I contenuti e la struttura dell’Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l’effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell’Associazione stessa.

Articolo 2 – Sede e durata

2.1. L’Associazione ha sede in Via San Nicola da Tolentino n. 67, 00187 Roma, presso lo Studio Legale Legance, ma potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche altrove mediante delibera del Consiglio Direttivo. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea e non costituirà mutamento di atto costitutivo.

2.2. La durata dell’Associazione è illimitata.

Articolo 3 – Oggetto e scopo

3.1. L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di utilità sociale per la promozione civile, sociale, economica e culturale della città di Roma.

3.2. L’Associazione opera nei seguenti settori di attività, elencati all’articolo 10, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 460 del 1997:

  1. a) tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente. L’Associazione intende favorire il recupero dal degrado e la valorizzazione del fiume Tevere e delle sue sponde, sia salvaguardando le zone in cui l’ambiente è rimasto naturale creando “micro-paesaggi” con straordinarie formazioni naturali, sia contribuendo a creare un parco fluviale che renda le sponde del fiume pienamente fruibili ai cittadini romani e ai turisti;
  2. b) tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico. L’Associazione intende contribuire a salvaguardare, e rendere più fruibili al pubblico, aree archeologiche e luoghi di valore storico e artistico sparsi lungo le sponde del Tevere. Scopo dell’Associazione è la valorizzazione e la promozione di questi spazi, rendendoli più accessibili sia fisicamente che virtualmente grazie a un’applicazione tanto capillare quanto innovativa delle nuove tecnologie e quindi lo sviluppo e realizzazione di un sito internet e di un applicativo per tablet e smartphone.

3.3. L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle indicate ai precedenti commi 1 e 2 ad eccezione di quelle strettamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

3.4. L’Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento dei propri scopi, tra i quali rientrano – in maniera indicativa e non esaustiva – la collaborazione con gli Enti locali, regionali, nazionali ed europei anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione o collaborazione con altre associazioni, società, Enti od organizzazioni con finalità analoghe o connesse alle proprie.

3.5 E’ fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 4 – Associati

4.1. L’attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. E’ ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dal Consiglio Direttivo. L’Associazione potrà decidere di avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati, che in quel caso, su decisione del Consiglio Direttivo, potrebbero essere compensati, nei limiti della normativa vigente.

4.2. Possono far parte dell’Associazione sia le persone fisiche, senza distinzione di sesso, sia gli enti (associazioni, fondazioni, comitati, confederazioni, società, ecc.), con o senza personalità giuridica, in persona del loro legale rappresentante, a condizione che al momento della presentazione della domanda di ammissione l’aspirante associato o il suo rappresentante legale:

− abbia compiuto il 20° anno di età;

− possegga una comprovata esperienza professionale e/o associativa e/o di progetti partecipativi nel settore privato e/o nella pubblica amministrazione e/o nel terzo settore;

− presti il proprio consenso alla pubblicazione sul sito internet dell’Associazione del proprio curriculum vitae e della propria “idea programmatica”. Tale consenso, con CV e idea programmatica, sono condizioni di procedibilità della domanda di ammissione;

− non risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, per delitti non colposi.

La valutazione circa la sussistenza dei requisiti per l’ammissione viene effettuata dal Comitato dei Garanti. L’Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di associato è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall’Assemblea.

4.3. La domanda di ammissione ad associato deve essere presentata al Comitato dei Garanti, e deve contenere l’indicazione di un indirizzo di posta elettronica ove effettuare le comunicazioni. Il Comitato dei Garanti deve provvedere in ordine all’accoglimento o al rigetto delle domande di ammissione entro 90 (novanta) giorni dal loro ricevimento. In assenza di un provvedimento di accoglimento espresso della domanda di ammissione entro il predetto termine, la domanda si intende rigettata.

4.4. Gli associati, possono essere:

– fondatori: le persone fisiche o gli enti che sono intervenuti, in proprio o per delega, all’atto costitutivo.

– ordinari: le persone fisiche o gli enti che aderiscono all’Associazione;

– onorari: le persone fisiche o gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell’Associazione, che non sono soggetti al pagamento della quota associativa annuale.

Articolo 5 – Diritti e doveri degli associati

5.1. Tutti gli associati hanno uguali diritti di partecipare con diritto di voto alle Assemblee, di essere eletti alle cariche associative e di svolgere il lavoro comunemente concordato. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere dell’Associazione con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni da comunicarsi attraverso raccomandata a/r o posta elettronica certificata al Consiglio Direttivo.

5.2. Gli Associati hanno l’obbligo di rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti, nonché di versare la quota associativa annuale così come definita nel suo ammontare dall’Assemblea.

5.3. Le prestazioni fornite dagli associati sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. L’Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati.

5.4. La qualità di associato si perde:

  1. a) per decesso o estinzione dell’ente;
  2. b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
  3. c) per recesso volontario;
  4. d) per esclusione.

5.5. Perdono la qualità di associato per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; coloro che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, per delitti non colposi.

5.6. La perdita di qualità di associato nei casi di cui alle lettere b) e d) è deliberata dal Consiglio Direttivo, con provvedimento motivato, e deve essere comunicata alla persona interessata via posta elettronica o raccomandata a/r. Contro il provvedimento di esclusione l’Associato escluso ha 30 (trenta) giorni di tempo per fare ricorso al Comitato dei Garanti.

Articolo 6 – Organi sociali

6.1. Sono organi dell’Associazione:

− l’Assemblea;

− il Consiglio Direttivo;

− il Presidente;

− il Vice Presidente;

− il Tesoriere;

− il Segretario;

− il Comitato dei Garanti;

− il Comitato di Indirizzo;

− il Revisore unico o il Collegio dei Revisori, quali figure da istituire soltanto nel caso la gestione finanziaria lo richieda, secondo la valutazione dell’Assemblea.

6.2. Tutte le cariche sociali sono elettive e sono svolte a titolo gratuito.

Articolo 7 – Assemblea dei soci

7.1. L’Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti gli associati.

7.2. L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, viene convocata dal Consiglio Direttivo con avviso contenente l’elenco delle materie da trattare, l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della prima convocazione e della seconda che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima, mediante messaggio di posta elettronica ovvero con qualunque mezzo o strumento che dia certezza di ricezione da parte di ciascun associato, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l’adunanza. L’Assemblea deve essere convocata in luogo e con modalità che permettano la massima partecipazione.

Il Consiglio Direttivo convoca l’Assemblea almeno due volte l’anno per l’approvazione del bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo (entro il 31 marzo) e del bilancio preventivo (entro il 31 ottobre).

7.3 L’Assemblea viene convocata, inoltre, dal Consiglio Direttivo, con le modalità di cui sopra, quando ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un quinto degli associati.

7.4. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo in carica o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente o, in caso di assenza anche di questi, da un associato scelto a maggioranza dei presenti.

7.5. L’Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

7.6. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati in prima convocazione, mentre in seconda convocazione le adunanze saranno valide qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega. La partecipazione all’Assemblea può essere consentita anche attraverso sistemi telematici di presenza remota.

7.7. È consentita l’espressione del voto per delega. Ciascun associato non può avere più di due deleghe.

7.8. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono assunte a maggioranza dei voti validamente espressi.

7.9. Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

7.10. Le votazioni si volgono tutte a scrutinio palese, fatta eccezione per le elezione delle cariche sociali, per le quali si procede mediante il voto a scrutinio segreto. Le modalità di esecuzione delle votazioni devono essere descritte su apposito regolamento redatto dal Consiglio Direttivo e approvato dall’Assemblea.

7.11. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

7.12. L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

− discute ed approva il bilancio preventivo e il bilancio/rendiconto economico consuntivo;

− valuta il programma generale annuale di attività;

− procede alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo, determinandone previamente il numero dei componenti nel rispetto dei limiti stabiliti al successivo articolo 8.1;

− discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione;

− elegge un Revisore Unico o un Collegio dei Revisori, ove ritenuto necessario;

− delibera sulle responsabilità dei membri del Consiglio Direttivo.

7.13. L’Assemblea straordinaria delibera:

− sulla nomina del Comitato dei Garanti, secondo quanto previsto al successivo art. 14;

− sulla modifica dello Statuto;

− sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

7.14. Per le modifiche statutarie l’Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 8 – Consiglio Direttivo

8.1. L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un minimo di 3 e un massimo di 7 membri, scelti fra gli associati e i soggetti che ricoprono cariche o sono soci/associati negli enti associati, nominati dall’Assemblea, che durano in carica tre esercizi, e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio della carica, e sono immediatamente rieleggibili.

8.2. Il primo Consiglio Direttivo, eletto in sede di costituzione, dura in carica per un esercizio, nel corso del quale dovrà convocare la prima Assemblea ordinaria per eleggere un nuovo Consiglio Direttivo.

8.3. Al Consiglio Direttivo spettano i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione con espressa facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari per la realizzazione degli scopi associativi che non siano riservati per legge o per statuto alla competenza dell’Assemblea.

In particolare, il Consiglio Direttivo:

− elegge tra i propri componenti il Presidente (ad eccezione del primo, nominato in sede di costituzione) e lo revoca;

− elegge tra i propri componenti il Vice Presidente e lo revoca;

− nomina il Tesoriere e il Segretario e li revoca;

− nomina i membri del Comitato di Indirizzo e li revoca;

− cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;

− espone all’Assemblea il programma annuale di attività;

− presenta annualmente all’Assemblea per l’approvazione: il bilancio consuntivo da cui devono risultare, tra l’altro, i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio trascorso; il bilancio preventivo per l’esercizio successivo;

− decide l’instaurazione di rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;

− propone all’Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell’Associazione e degli organi sociali;

− ratifica e/o respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;

− delibera in ordine all’esclusione degli associati come previsto dall’art. 5.

8.4. Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede sociale o altrove tutte le volte in cui il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vice Presidente lo ritenga necessario ovvero qualora ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.

8.5. La convocazione è effettuata mediante comunicazione inviata tramite posta elettronica almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione.

8.6. Le riunioni sono valide quando interviene la maggioranza dei consiglieri e possono avvenire anche via telefono e via internet.

8.7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

8.8. In caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla cooptazione nominando un associato o un soggetto che ricopre cariche negli enti associati, che rimarrà in carica fino alla fine del mandato del Consiglio Direttivo. I Consiglieri nominati in qualità di organi o soci/associati di enti associati, decadono dalla carica se cessano la loro funzione o perdono la qualifica di socio/associato nell’ente associato.

8.9. Il Consiglio Direttivo può delegare, in tutto o in parte, i propri poteri e attribuzioni, salve le limitazioni previste dalla legge o dallo statuto, al Presidente e/o ad uno o più dei suoi componenti.

Articolo 9 – Il Presidente

9.1. Il Presidente dell’Associazione è il legale rappresentante dell’Associazione nei confronti dei terzi, nonché in giudizio.

9.2. Il Presidente esercita i poteri e le attribuzioni che gli siano delegati dal Consiglio Direttivo e, nei limiti di tali poteri ed attribuzioni, ovvero quando deliberato dal Consiglio Direttivo, ha facoltà di conferire, per determinati atti o categorie di atti, procura generale o speciale ad altri Consiglieri o associati.

9.3. In casi eccezionali di necessità e urgenza, il Presidente può anche compiere atti non rientranti nelle deleghe conferitegli, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Articolo 10 – Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

La firma del Vice Presidente fa stato dell’assenza o impedimento del Presidente.

Articolo 11 – Il Tesoriere

Il Tesoriere, su mandato del Consiglio Direttivo o, in caso di deleghe conferite, del Presidente e/o dei Consiglieri delegati:

– cura la gestione finanziaria dell’Associazione e la tenuta dei libri contabili;

– predispone la redazione del bilancio consuntivo, di quello preventivo e del rendiconto;

– opera con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l’incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione compatibile con il mandato ricevuto e in tale ambito ha firma libera e disgiunta per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo o dal Presidente e/o dai Consiglieri delegati.

Articolo 12 – Il Segretario

12.1. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio Direttivo e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro degli Associati.

Articolo 13 – Il Comitato di Indirizzo

13.1. Il Comitato di Indirizzo ha la responsabilità di definire gli sviluppi strategici del progetto e di verificarne l’attuazione.

13.2. Il numero dei componenti del Comitato di Indirizzo è stabilito dal Consiglio Direttivo e deve essere compreso tra 5 e gli 11 membri (inclusi i membri di diritto), a condizione che il numero dei membri sia sempre dispari.

13.3. Sono membri di diritto del Comitato di Indirizzo, il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo.

13.4. I componenti del Comitato di Indirizzo sono scelti fra gli associati e i soggetti che ricoprono cariche o sono soci/associati negli enti associati.

13.5. Il Comitato di Indirizzo resta in carica per tre esercizi, scade alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio della carica, e i suoi membri sono immediatamente rieleggibili.

13.6. Le riunioni sono valide quando interviene la maggioranza dei componenti e possono avvenire anche via telefono e via internet.

13.7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Articolo 14 – Il Comitato dei Garanti

14.1. Il Comitato dei Garanti è composto da un minimo di 2 (due) ed un massimo 5 (cinque) membri, anche non iscritti all’Associazione.

14.2. Il Comitato dei Garanti viene eletto dall’Assemblea straordinaria a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti, dura in carica tre esercizi, e scade alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio della carica.

14.3. Il Comitato dei Garanti segue la corretta allocazione delle spese, vigila sulla loro gestione e in generale sul regolare e puntuale sviluppo di ogni progetto della O.N.L.U.S. ai fini dell’efficiente utilizzo delle risorse, verifica il progresso del lavoro svolto e degli obiettivi raggiunti.

14.4. Il Comitato dei Garanti riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi associati, inoltre valuta l’affidabilità degli associati a vario titolo e decide sugli eventuali ricorsi presentati dagli associati in seguito alla deliberazione della loro esclusione da parte del Consiglio Direttivo, come previsto al precedente articolo 5.

14.5. Il Comitato verifica la fondatezza etica/economica del progetto e delle iniziative attuate dall’Associazione.

14.6. Le riunioni sono valide quando interviene la maggioranza dei componenti e possono avvenire anche via telefono e via internet.

14.7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Articolo 15 – Revisori dei Conti

15.1. L’Assemblea, ove ritenuto necessario, elegge un Revisore Unico o un Collegio dei Revisori costituito da tre componenti effettivi, tra i quali individua il Presidente, e da due supplenti, iscritti al Registro dei Revisori Contabili e scelti anche tra i non associati.

15.2. Il Revisore o il Collegio dei revisori durano in carica tre esercizi, e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio della carica.

15.3. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l’esaurimento dei supplenti, avvengono a cura dell’Assemblea. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

15.4. Il Revisore o il Collegio:

− esercita i poteri e le funzioni previste da leggi e regolamenti vigenti per i revisori dei conti;

− agisce di propria iniziativa, su richiesta degli organi sociali oppure su segnalazione di associati;

− partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo;

− riferisce annualmente all’Assemblea con relazione scritta, in sede di approvazione del bilancio consuntivo.

Articolo 16 – Patrimonio, risorse economiche, esercizio sociale e bilancio

16.1. L’esercizio sociale decorre dal 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro il 31 (trentuno) marzo di ogni anno il Consiglio, unitamente alla relazione scritta dal Revisore o dal Collegio dei Revisori, presenta per l’approvazione all’Assemblea ordinaria:

− il resoconto delle attività svolte;

− il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio trascorso o il bilancio, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

16.2. Le entrate dell’Associazione sono costituite:

  1. a) dalla prima quota di iscrizione e dalle successive quote annuali, nella misura fissata dall’Assemblea;
  2. b) da versamenti volontari degli associati;
  3. c) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da altri enti;
  4. d) da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati;
  5. e) da proventi derivanti dall’attività istituzionale e da attività direttamente connesse;
  6. f) da rendite patrimoniali;
  7. g) da ogni altra entrata compatibile con le finalità e le attività statutariamente previste.

16.3. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, per il conseguimento delle finalità dell’Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di recesso, esclusione o morte/estinzione di un associato, la sua quota sociale rimane di proprietà dell’Associazione.

Articolo 17 – Scioglimento dell’Associazione e devoluzione dei beni

17.1. Lo scioglimento dell’Associazione viene deciso dall’Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell’art. 7 del presente Statuto.

17.2. In caso di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione, dedotte le passività, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, L. 23 dicembre 1996, n. 662, verrà devoluto ad altra associazione ONLUS con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

17.3. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi, gli avanzi di gestione ed il capitale durante la vita dell’Associazione.

Articolo 18 – Norma finale

18.1. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell’Associazione.

18.2. Per quanto non viene espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme in materia di enti contenute nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile.